OBBLIGAZIONI VERBIS CONTRACTAE

OBBLIGAZIONI VERBIS CONTRACTAE

STIPULATIO

Contratto rigorosamente formale imperniato sulla pronuncia di certa verba.
Esso si compiva con la domanda rivolta dallo stipulato al promissor con la corrispondente risposta, che faceva nascere l’obbligazione.
La promessa poteva riguardare un dare o un facere, un certum o un incertum.
Lo stipulator per il mancato adempimento poteva esperire contro il promissor l’actio ex stipulatu, se la promessa consisteva in una somma di denaro ben determinata la formula era di certa pecunia.
La stipulatio poteva essere usata per le cause più svariate che non comparivano direttamente nell’atto.
Quando la promessa riguardava delle prestazioni lunghe e complesse era possibile allegare un documento scritto rimettendo i particolari al contenuto del documento, che aveva un valore soltanto probatorio.
Se si voleva far promettere anche a favore di uno adstipulator bisognava svolgere una ulteriore stipulatio, accadeva parimenti nel caso di un adpromissor.
La stipulatio era inutilis nel caso di una non esatta corrispondenza tra domanda e risposta.
Successivamente si stabilì, che i verba potevano essere sostituiti da qualunque espressione da cui risultasse il consenso delle parti.
In Giustiniano si ammise che la stipulatio potesse essere fatta attraverso documento scritto dal quale risultasse la volontà delle parti.

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