FIDUCIA

FIDUCIA
FIDUCIA CUM CREDITORE, FIDUCIA CUM AMICO
Fiducia cum creditore prima che si sviluppasse l’istituto del pegno, realizzava un trasferimento di proprietà a scopo di garanzia. Era analoga all’istituto del pegno, e si continuò a farne ricorso, pur dopo la configurazione dell’istituto del pegno.
Fiducia cum amico si trasferiva formalmente la proprietà dei propri beni ad un amico, al fine di metterli al sicuro, attraverso atto formale della mancipatio o della in iure cessio.
Inizialmente l’impegno di ritrasferire la proprietà dei beni cessata la situazione di pericolo, era basata solo sulla fiducia. Successivamente venne tutelato il ritrasferimento attraverso un actio in personam: actio fiduciae, che rientrava tra i sudicia bonae fidei, la cui condanna rendeva ignominiosi.

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