PROPRIETAS
Inizialmente esisteva il ex iure Quiritium meum esse aio, che stava ad indicare il potere che il pater familias esercitava, su tutto ciò che era nella sua autonomia e nella sua disposizione. Questa si poteva estendere ad una res, ad uno schiavo o anche, ad una persona libera. Tale termine ricorreva all’interno sia di una mancipatio, di una vendicatio o di un’actio in rem, che poteva consistere nell’affermazione di spettanza di una res, o in una affermazione di patria potestas.
In tarda epoca repubblicana, viene configurato il termine di dominium ex iure Quiritium, che stava ad indicare il diritto di proprietà su una qualunque res corporalis, purché si trattasse di una res privata. Era un diritto proprio dei cittadini romani, tutelato iure civile, che non poteva appartenere quindi, ai peregrini.
Il termine più generale di dominius, fu utilizzato anche dai peregrini, che poteva essere utilizzato per situazioni corrispondenti, riconosciuti da ordinamenti peregrini, che, inoltre, poteva riguardare anche res non private.
Si diffuse anche il termine di proprietas che stava ad indicare il diritto di proprietà di un privato su di una res privata. Il termine proprietarius, non fu mai utilizzato, si parlò anche in Giustiniano di dominus, indicante titolare di un diritto. Con dominus ex iure Quiritium, titolare del diritto di proprietà.
PROPRIETA’ FONDIARIA
Gli ager nell’impero romano rappresentavano una grande risorsa economica di grande importanza.
Nell’epoca repubblicana, il fenomeno di dare in godimento a privati ager publicus, acquistò grande rilevanza, tanto che, si ritennero simbolo di ricchezza per le famiglie il possesso di ager publicus, più della stessa ricchezza consistente nella proprietà di ager privati. A tutela di tale possesso vennero configurati gli interdetti possessori, utilizzati successivamente anche per il possesso di beni privati.
Nell’ultima epoca repubblicana si assistette, alla progressiva trasformazione degli ager publicus in ager privatus.
Il dominium ex iure Quiritium, conferiva al proprietario pieni poteri, che si estendevano fin dove l’ordinamento fissava del limiti nell’interesse dei diritti altrui.
Esso presentava il carattere della perpetuità e della illimitatezza, che si estendevano alla facoltà di alienare, costituire diritti a favore altrui, e perfino distruggere la res oggetto della proprietà.
COMPRIOPRIETA'
Si tratta della con titolarità (communio) di più persone, chiamate dominus o socius, al diritto di proprietà.
Attraverso l’actio communi dividendo era possibile richiedere la divisione della res communis.
Ad ogni dominus spettava una portio immaginaria, che restava comunque una pars pro indiviso.
I frutti della res communis spettavano a tutti i domini in proporzione alla pars pro indiviso di ciascuno.
L’utilizzo della res communis spettava a tutti i domini, ma nulla vietava una concorde partizione dei compiti, o anche, una utilizzazione separata di parti materialmente distinte della cosa.
Ogni dominus poteva provocare lo scioglimento della communio attraverso l’actio communi dividendo.
Nessun dominus poteva apportare modifiche alla res o costituire dei diritti a favore altrui o di garanzia senza il comune consenso degli altri domini, che potevano impedire un tale comportamento.
Ogni dominus per quanto riguardava la propria portio, poteva costituire su di essa diritti a favore altrui o anche alienare il suo diritto di comproprietà ad altri.
METODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETAS
MANCIPATIO IN IURE CESSIO TRADITIO USUCAPIO OCCUPATIO ACCENSIONE ED INCREMENTI FLUVIALI SPECIFICAZIONE
USUCAPIO
Fu costruita dai giuristi come modo di acquisto della proprietà basato sul perdurare, x un determinato periodo, del possesso di una res corporalis. Ai fini dell’usucapio la res doveva rientrare nella categoria delle res privatae e non si doveva trattare di res furtivae, non si doveva trattare quindi di possesso vizioso.
• Requisito oggettivo usucapio doveva esser giustifica da una iusta causa: usucapio pro emptor, pro donato, pro dote.
• Requisito soggettivo il possesso doveva esser stato acquistato in buona fede, cioè nella convinzione del possessore di essersi comportato correttamente.
Il tempo richiesto fu di 1 anno x beni mobili e di 2 anni x beni immobili.
L’usucapio fu utilizzata nei casi in cui:
• Delle res mancipi fossero state trasferite mediante semplice traditio
• Il trasferimento era stato eseguito da chi non ne era realmente proprietario
In Giustinaiano la 1° motivazione venne meno una volta estinta la differenza tra res mancipi e nec mancipi, inoltre i tempi si allungarono: 3 anni cose mobili, 10 anni cose immobili il cui precedente proprietario si trovasse nello stesso territorio, 20 anni cose immobili il cui precedente proprietario si trovasse fuori territorio.
PROPRIETAS
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