IL DIRITTO QUALE CREAZIONE EMINENTE ROMANA
Ogni comunità umana ha bisogno di principi e di regole che disciplinano i comportamenti dei singoli componenti nonché l’organizzazione del gruppo. La nascita di regole è determinata dall’esigenza di disciplinare, prevenire e comporre i possibili contrasti fra i componenti. alla base di qualunque regolamentazione vi è il fine di porre giustizia. L’aspirazione alla giustizia è antica quanto l’uomo, essa discende dalla natura dell’essere umano.
Così ogni societas viene ad essere retta da sistemi precettistica, quali: religiosi, etici, sociali, a fianco a precetti di tipo legislativo.
Nelle civiltà preromane erano già presenti delle leggi, ma non era stato individuato ed elaborato il diritto e la scienza del diritto, diretta creazione dei romani.
La civiltà greca ha lasciato l’eredità della speculazione astratta, filosofica, i romani furono invece portati alla speculazione concreta. Conquistarono il mondo e lo organizzarono, la grande novità di tale civiltà fu appunto il diritto. Lo ius, sia dal punto di vista della religione, della morale della politica, ecc.. elevarono lo studio del diritto a dignità di scienza e ne praticarono l’insegnamento, con consapevolezza dell’inscindibile legame tra diritto e scienza del diritto, elaborando tecniche e strumenti logici e operativi sempre più raffinati.
LA GENESI DEL DIRITTO E LE DUE FONDAMENTALI ACCEZIONI DI IUS: DIRITTO IN SENSO OGETTIVO DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO
La liberazione dai condizionamenti religiosi si attuò progressivamente, attraverso una travagliata evoluzione. Nei primi di Roma non esistevano regole di tipo giuridico. Solo successivamente si elaborarono i concetti di diritto in senso oggettivo o di ordinamento giuridico. Ius aveva il significato di procedimento rituale, rito processuale, traccia persistente fino a tardi. Il processo veniva chiamato dai romani agere. Per le controversie vi era il ricorso al solenne rituale dell’agere sacramento. Originariamente attraverso questo procedimento, le parti asserivano la pretesa della verità, devolvendo il giudizio alla divinità, il processo era presieduto dai pontefici. In seguito al giudizio divino attraverso un processo di laicizzazione , venne sostituito al giudizio dei pontefici, quello di un giudice privato scelto dai contendenti. In questa direzione si affermò il valore sostanziale del ius. Distinguendo i comportamenti meritevoli di e non, di approvazione o meno, giuridica, (ius oggettivo). Si specificò la pretesa giuridicamente riconosciuta, (ius soggettivo).
PREMESSE GENERALI
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