OBBLIGAZIONI LITTERIS CONTRACTAE
I NOMINA TRANSCRIPCIA – CHIROGRAPHA – SYNGRAPHAE
NOMINA TRANSCRIPCIA
Tutte le somme di denaro ricevute ed spese, venivano annotate in un apposito codex.
Erano definite nomine arcarium tutte le registrazioni di singole entrate o uscite.
Il mutuante versava una somma di denaro a titolo di mutuo, la registrazione aveva soltanto carattere probatorio.
Si parlò di nomine transcripticium nei casi in cui si effettuava una entrata fittizia, seguita da una uscita fittizia dello stesso ammontare a nome della stessa persona, in modo da non turbare la contabilità.
Attraverso questo metodo era possibili estinguere una obbligazione preesistente, facendo nascere una nuova obbligazione litteris per lo stesso ammontare.
I casi furono:
a personam in personam si estingueva una precedente obbligazione a carico di Titio, costituendo una nuova obbligazione litteris a carico di Caio, era così possibile effettuare una delegazione, ove tutte le parti dovevano essere concordi;
a re in personam si stingueva una obbligazione nata ex alia causa, costituendo una nuova obbligazione litteris per lo stesso ammontare a carico della stessa persona, che avendo autorizzato egli stesso il creditore a d costituire una nuova obbligazione, (cambiale tratta), il creditore non necessitava più di dover ai fini dell’adempimento dimostrare il rapporto giuridico preesistente.
Chirigraphia e Syngraphae
Consisteva nella prassi da parte dei peregrini di redigere in sostituzione della stipulatio un documento scritto. Prassi che in Giustiniano prese il sopravvento.
Chirografo era un documento scritto a mano
Singrafa stava ad indicare un documento scritto insieme e di comune accordo.
OBBLIGAZIONI LITTERIS CONTRACTAE
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