OCCUPAZIONE
Atto unilaterale di presa in possesso di una res corporalis. Se si trattava di res nullius, l’acquisto del possesso, comportava simultaneamente l’acquisto della proprietà.
Per l’acquisto di res nullius, se ne richiedeva l’effettiva cattura, in quanto, non era sufficiente il semplice ferimento.
Per le res derelictae cioè abbandonate dal precedente proprietario, i Proculiani negavano la possibilità che l’abbandono provasse la perdita della proprietà, in contrasto con i Sabiniani, la cui opinione prevalse e, si ritenne che l’abbandono provocasse simultaneamente la perdita della proprietà e quindi il conseguente acquisto per occupatio, di colui che ne diveniva possessore.
ACCENSIONE ED INCREMENTI FLUVIALI
Una cosa ritenuta principale veniva incrementata, in conseguenza di una compenetrazione, da una cosa ritenuta accessoria. I casi erano:
• Una res mobile che andava a compenetrarsi ad un’altra res mobile
• Una res mobile che andava a compenetrarsi ad una res immobile, ritenuta sempre e comunque, res principale.
Le ipotesi di accensione mobile ad immobile furono quelle della semina, piantagione e costruzione.
Il proprietario del suola estendeva la sua proprietà alla cosa accessoria, in quanto, questa non era più staccabile dal suolo e che quindi, fosse andata a formare un tutt’uno.
L’accensione di cosa mobile a cosa mobile, riguardò il ad esempio, della scrittura e della pittura. Per quanto concerne all’ipotesi della scrittura, il foglio fu ritenuto cosa principale, di conseguenza il proprietario del foglio, diveniva il proprietario del foglio o della pergamena scritta.
In diritto Giustiniano venne affermato il principio secondo il quale la pittura era ritenuta cosa principale, rispetto alla tabula.
Gli incrementi fluviali riguardavano i fondi adiacenti alle sponte dei corsi d’acqua, che venivano incrementati o dai detriti trasportati dal fiume, o in seguito a degli alluvioni il corso d’acqua straripava andando ad incrementare le risorse de fondo, o a causa della corrente, il fiume staccava una zolla di terra da un fondo andandola ad depositare su un altro fondo. Questi si ritenevano essere degli incrementi fluviali, nel momento in cui andavano ad compenetrarsi al suolo attraverso le radici.
SPECIFICAZIONE
Riguardava i casi in cui, una persona, utilizzando il materiale altrui, lo trasformava costruendone qualcosa dall’aspetto totalmente diverso. I Sabianiani ritenevano che il proprietario della materia prima estendesse la sua proprietà alla nuova costruzione. I Proculiani ritenevano che la nuova costruzione fosse da considerarsi una res totalmente nuova che non era mai stata in precedenza di proprietà di nessuno, e che quindi, il trasformatore ne acquistasse la proprietà.
Il diritto Giustiniano adoperò il principio secondo il quale, se la costruzione poteva essere ricondotta al pristino stato, questa tornava nella proprietà del dominus della materia prima; se la trasformazione non poteva più essere ricondotta al pristino stato, la proprietà spettava a che ne avesse operato la trasformazione.
Nella pratica, il ladro di uva che l’avesse trasformata in vino, ne acquistava la proprietà, colui che utilizzando il metallo altrui avesse costruito un’opera d’arte non ne acquistava la proprietà.
TUTELA DELLA PROPRIETA’
• Nell’ege agere si attuava mediante vindicatio con l’agere sacaramentum in rem.
• Nell’agere per formulas si attuava mediante rei vindicatio con formula petitoria.
Nel primo caso il precedente possesso non aveva alcuna rilevanza, in quanto i contendenti si trovavano sullo stesso piano.
Nel secondo caso bisognava accertare preventivamente, chi avesse il possesso della res oggetto della controversia.
Con l’actio negatoria il proprietario, poteva negare l’esistenza di un diritto avanzato da altri sulla propria res.
Inoltre, il proprietario di un fondo che avesse fondato timore, che potesse derivargli un danno dal fondo vicino, poteva presentare u richiesta al pretore, che imponeva al proprietario del fondo vicino, di prestare una cautio damni infecti, con la quale s’impegnava a risarcire gli eventuali danni arrecati. Se quest’ultimo si rifiutava. Il pretore ordinava una missio in possessio, con la quale facultava il richiedente ad introdursi nel fondo vicino. Se il vicino continuava nel suo atteggiamento pericoloso, il pretore ordinava una 2° ed ultima missino in possessionem conferendo al richiedente il pieno possesso del fondo vicino.
Se il proprietario si sentiva minacciato dalla costruzione intrapresa dal vicino, poteva rivolgersi al pretore chiedendo una nuntiatio, al fine di bloccare i lavori. Il vicino se voleva continuare legalmente i lavori, doveva chiedere una remissio nuntiationis, in mancanza poteva subire un interdictum demolitorium.
IN BONIS HABERE
A partire dalla tarda epoca repubblicana, il pretore intervenì a tutelare , coloro che avevano acquistato una res mancipi attraverso traditio e fossero poi stati privati del possesso, attraverso l’actio Publiciana. Inoltre nel caso in cui fossero stati chiamati in giudizio dal precedente proprietario, il pretore gli concedeva una exceptio. Tutti questi mezzi pretori, andarono a configurare un nuovo diritto, in bonis habere, che dando la possibilità di conservare il possesso aveva carattere temporaneo, al fine di far cumulare il tempo utile all’ usucapio acquistandone la proprietà iure civile.
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