OBBLIGAZIONI CONSENSU CONTRACTAE
Emptio-venditio locatio-conductio societas mandatum
Erano contratti caratterizzati dal semplice accordo delle parti che ne costituiva la nascita.
Era possibile far nascere obbligazioni, anche fra assenti purché manifestassero la loro volontà in qualsiasi modo (epistula)
Essi rientravano nella categoria dei sudicia bonae fidei, erano inoltre caratterizzati dalla reciproca assunzione di obbligazioni.
EMPTIO-VENDITIO
Consisteva nello schema della compra-vendita, e si perfezionava con il semplice consenso delle parti.
L’obbligazione nasceva al momento in cui si arrivava ad un accordo.
A carico dell’emptor l’obbligo di pagare i prezzo stabilito.
A carico del venditor l’obbligo di compiere il trasferimento di proprietà: emancipati, in iure cessio o semplice traditio a seconda che si trattasse di res mancipi o nec mancipi.
Era accessibile anche ai peregrini che non potevano però per principio acquistare il dominium ex iure quiritium.
Attraverso l’empitio spei il compratore era tenuto a pagare il prezzo della res, anche se essa non fosse mai venuta in essere.
Le azioni a tutela erano l’actio venditi e l’actio empiti.
A tale contratto era possibile aggiungere tre diverse clausole:
in diem addictio il venditore si riservava la possibilità di risolvere la vendita se si presentava un migliore offerente
lex commissoria il venditore poteva risolvare la vendita nel caso in cui il compratore non pagava il prezzo stabilito entro la data stabilita
pactum displicentae il compratore poteva risolvere la vendita nel caso in cui la res non risultasse di suo gradimento.
OBBLIGAZIONI CONSENSU CONTRACTAE
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DIRITTO ROMANO
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